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Reddito di Cittadinanza 2020, riduzioni se importo non è speso o prelevato

lentepubblica.it • 30 Luglio 2020

reddito-di-cittadinanza-2020-riduzioniIl legislatore ha previsto due ordini di controlli per assicurare che il RdC o la PdC correntemente erogato venga effettivamente speso dal nucleo nel mese successivo a quello di erogazione, al fine di soddisfare le esigenze primarie di vita del nucleo stesso.


Reddito di Cittadinanza 2020, si operano delle riduzioni mensili e semestrali nei casi che il beneficiario non abbia speso o prelevato interamente le somme accreditate sulla Carta RdC.

Lo rende noto l’Inps nel messaggio numero 2975/2020 ad illustrazione del meccanismo previsto dal Dm 2 Marzo 2020 attuativo dell’articolo 3, co. 15 del DL 4/2019.

Reddito di Cittadinanza 2020, riduzioni mensili e semestrali sugli importi in quali casi?

Il beneficio economico, come risaputo, si eroga attraverso la Carta Rdc e risulta ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione.

La normativa prevede tuttavia due diversi meccanismi didecurtazione:

  • decurtazione mensile: nel caso in cui il beneficio non risulti interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni arretrate), lo stesso si decurta (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva;
  • decurtazione semestrale: risulta decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre. Fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso.

Nel primo caso la decurtazione si effettua tenendo conto di due diversi limiti:

  • il limite massimo dell’importo sottratto non può, in ogni caso, superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso;
  • la decurtazione non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.

Nel secondo caso invece, nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori risulta integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo. O, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.

Anche in questo caso la decurtazione non opera se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.

A questo link potete consultare il testo completo del Messaggio dell’INPS.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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